Art. 46.
(Riunione dei procedimenti esecutivi).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, oltre alla connessione per oggetto, che nell'ipotesi di pluralità di

 

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pignoramenti, ove possibile anche di diversa natura, perfezionati nei confronti dello stesso esecutato, si realizzi un unico processo esecutivo dinanzi al tribunale investito della prima procedura.